Art. 9.
(Contributi dello Stato).

      1. In relazione al piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e di intesa con

 

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la regione Calabria, può disporre l'inserimento dell'opera nel programma delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento nell'ambito degli stanziamenti del Documento di programmazione economico-finanziaria, di un contributo a carico dello Stato alle spese di progettazione e costruzione.
      2. Eventuali contributi a carico dello Stato alle spese di gestione dell'aeroporto, in relazione al piano finanziario di cui all'articolo 8 e ai volumi stimati di traffico di merci e di persone, sono determinati con apposite disposizioni legislative.